Onorevoli Deputati! - Il presente provvedimento d'urgenza è volto a superare gli inconvenienti emersi in occasione delle precedenti consultazioni politiche del 2006 e a disciplinare lo svolgimento contestuale delle elezioni politiche con il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2008.
      In particolare, vengono introdotte misure per migliorare la funzionalità del procedimento elettorale, anche per ciò che concerne il procedimento di scrutinio del voto degli italiani residenti all'estero, nonché per garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali.
      Vengono inoltre disciplinate le modalità di accesso presso gli uffici elettorali di sezione da parte di osservatori elettorali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
      L'articolo 1 reca modifiche alle disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero al fine di eliminare le anomalie contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459, sia in relazione al corretto esercizio del diritto di voto, sia in relazione alle operazioni di scrutinio.
      In particolare, è modificata la composizione dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero elevando il numero dei magistrati da tre a sei.
      È introdotta una specifica modalità di spedizione del plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e le relative buste a mezzo di posta raccomandata o con altro mezzo di pari affidabilità da parte degli uffici elettorali.
      Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori anziché per ogni cinquemila elettori come attualmente previsto.
      Si interviene, altresì, sulla composizione dell'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio, introducendo specificamente la figura del segretario, in aggiunta ai quattro scrutatori e al presidente originariamente previsti. Il presidente ha la possibilità di scegliere il segretario di seggio tra gli elettori in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, al fine di assicurare un più qualificato supporto per lo svolgimento delle operazioni di spoglio e di scrutinio.
      Inoltre, viene eliminata sul retro delle scheda la dicitura «firma dello scrutatore».
      L'articolo 2 regolamenta l'esercizio del diritto di voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali.
      Tale possibilità viene concessa:

          a) al personale appartenente ai reparti organici ovvero facenti parte di equipaggio di navi delle Forze armate e delle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

          b) ai dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, ai loro familiari conviventi;

          c) ai professori universitari, ordinari e associati, ai ricercatori e ai professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.

 

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      Gli elettori di cui alla lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.
      L'articolo in esame, al comma 3, prevede che i soggetti testé indicati sotto le lettere a) e b) possano partecipare al voto per corrispondenza, presentando domanda al comando o all'amministrazione di appartenenza entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il proprio nome e cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i relativi recapiti telefonici e informatici. Inoltre, per i familiari conviventi è prevista una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare del dipendente. Il comando o l'amministrazione di appartenenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti mediante elenchi distinti per comune di residenza.
      Il comma 4 prevede che, per quanto riguarda i soggetti testé menzionati sotto la lettera c), essi potranno direttamente far pervenire le loro domande all'ufficio consolare specificando gli elementi sopra elencati.
      Gli uffici consolari, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data delle votazioni in Italia, trasmettono, secondo quanto disposto dal comma 5, a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nomi di coloro che hanno fatto pervenire la domanda per l'ammissione al voto per corrispondenza all'estero. Entro le successive ventiquattro ore i comuni, con le stesse modalità, inviano all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficio elettorale con la quale si accoglie la domanda, accertata la mancanza di cause ostative. Inoltre, gli elenchi elettorali sono trasmessi alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione, ad iscrivere apposita annotazione sulle medesime liste.
      Il successivo comma 6 prevede, per i soggetti dianzi indicati sotto le lettere a), b) e c), la possibilità di revocare la domanda di voto per corrispondenza mediante un'espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare.
      Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna, come stabilisce il comma 8, al Ministero degli affari esteri le liste di candidati e i modelli delle schede elettorali relativi alla circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e alla circoscrizione per l'elezione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.
      Il comma 11 prevede, inoltre, che le schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza siano scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, dalla commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, venendo peraltro istituiti, nei comuni medesimi, seggi speciali fino ad un massimo di tre.
      Altre disposizioni attinenti ad aspetti meramente procedurali delle operazioni elettorali sono contenute nei commi 7, 9, 10 e da 12 a 16.

 

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      Infine, il comma 17 prevede che i comandanti dei reparti militari e di polizia, impegnati nello svolgimento di missioni internazionali, e i titolari degli uffici diplomatici e consolari o loro delegati adottino ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei princìpi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto
      L'articolo 3 ammette la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, degli osservatori elettorali internazionali in conformità agli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
      Gli osservatori sono accreditati dal Ministero degli affari esteri, che ne trasmette al Ministero dell'interno, almeno venti giorni prima della data delle elezioni, l'elenco nominativo.
      Tale elenco viene successivamente inviato ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci.
      È preclusa agli osservatori internazionali qualsiasi interferenza nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
      L'articolo 4 stabilisce, esclusivamente per le elezioni politiche del 2008, che nessuna sottoscrizione venga richiesta per le liste presentate da partiti o gruppi politici presenti in una delle Camere o al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale previsione di deroga alla disciplina vigente è motivata dal contestuale svolgimento delle elezioni politiche e delle elezioni amministrative, dall'avvenuto scioglimento anticipato delle Camere e dal conseguente incremento di adempimenti connessi ai procedimenti elettorali che i partiti politici o gruppi politici sono chiamati ad espletare.
      L'articolo 5, comma 1, prevede lo svolgimento contestuale delle elezioni politiche con il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative del 2008, stabilendo che queste possano svolgersi tra il 1o aprile e il 15 giugno 2008. Inoltre, al fine di evitare che la gestione commissariale di enti locali, lo scioglimento dei cui organi avvenga in prossimità del turno elettorale, si prolunghi fino al turno elettorale ordinario del 2009, sono apportate modifiche a taluni termini del procedimento elettorale.
      In particolare, il comma 2 posticipa al 27 febbraio 2008 il termine attualmente fissato al 24 febbraio dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e stabilisce che le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi allo scioglimento delle Camere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, divengono efficaci e irrevocabili il 26 febbraio 2008.
      Il comma 3 precisa che le dimissioni presentate anteriormente al predetto periodo e non ancora efficaci e irrevocabili diventano efficaci e irrevocabili il 26 febbraio 2008.
      Il comma 4 prevede che i comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso siano inseriti nel turno elettorale ordinario del 2008 qualora il periodo di commissariamento si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.
      Al fine di consentire un migliore funzionamento delle commissioni elettorali circondariali, l'articolo 6 prevede che il prefetto invii al presidente della corte di appello, per assicurare comunque il quorum funzionale alle medesime commissioni, la designazione di funzionari statali da nominare componenti aggiunti che possano partecipare ai lavori in caso di assenza o impedimento degli altri componenti titolari o supplenti.
      L'articolo 7 contiene la copertura finanziaria, provvedendosi mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».
      L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del decreto.